Condizioni di vendita

ultima modifica: 23-11-2014

Le condizioni della vendita forzata ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c. sono stabilite dagli articoli 490-591 ter c.p.c., dagli articoli 2919-2929 c.c. e da quanto previsto nell’ordinanza e nell’avviso di vendita.
E’ onere dell’offerente prendere visione della perizia e dei documenti agli atti e di tutte le condizioni della vendita.
La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; che la vendita è a corpo e non a misura; che eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo.
Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere (ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore), per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.
L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri. Se esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni e trascrizioni (anche di sequestri conservativi) saranno cancellate a spese e cura della procedura, salvo quanto posto a carico dell’aggiudicatario dall' art.7 del D.M. 227 del 2015.
Se l’immobile è occupato dal debitore o da terzi senza titolo, la liberazione sarà effettuata a cura del custode giudiziario, salvo esenzione dell’aggiudicatario o dell’assegnatario.
Ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell’aggiudicatario.

Le condizioni della vendita in sede di divisione giudiziale possono essere in parte diverse da quelle previste nella vendita in sede esecutiva forzata.
E’ onere degli offerenti prendere visione della perizia e dei documenti agli atti verificando sia lo stato ipocatastale del bene nel quale lo stesso viene trasferito sia le condizioni della vendita.

Saldo del prezzo

ultima modifica: 28-12-2015

Una volta che l’aggiudicazione sia divenuta definitiva (immediatamente nel caso di aggiudicazione in esito ad una vendita senza incanto), all’aggiudicatario vengono comunicate da NOT.ES. le modalità del versamento:
- del saldo del prezzo di aggiudicazione da versare a NOT.ES., entro il termine indicato in avviso di vendita, mediante assegno circolare intestato al notaio delegato e con l’indicazione del numero della procedura, - dell’acconto a titolo di fondo spese, mediante assegno circolare “non trasferibile”
intestato al notaio delegato.

Il termine di versamento del saldo prezzo, nonché degli ulteriori oneri, diritti e spese conseguenti alla vendita è fissato nell’ordinanza di vendita.

In caso di inadempimento l’aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario perderà tutte le somme versate versate ai sensi dell’artt. 587 c.p.c. e 177 disp. att. c.p.c.

Il saldo del prezzo (anche ex art. 41 TUB) è effettuato mediante assegno circolare non trasferibile intestato al Notaio delegato e con l’indicazione del numero della procedura da depositare presso NOT.ES.(“non trasferibile” NOTAIO xxxxxxxxxxxxxxx …. ES.N. xxxx;) depositando contestualmente l'apposito modulo richiesto.
Il deposito del saldo del prezzo, dell’anticipazione delle spese e della documentazione richiesta verrà effettuato nei termini previsti dall’ordinanza di delega e dall’avviso di vendita, presso NOT.ES., previo appuntamento da concordare telefonando allo 045/8006661 (Sig.ra Sabrina o Sig.ra Giovanna).

Mutuo ipotecario

ultima modifica: 28-12-2015

I notai associati a NOT.ES. sono disponibili a stipulare l’atto di mutuo per il finanziamento dell’acquisto di beni in sede di vendita giudiziale. Nel caso di iscrizione ipotecaria a garanzia del finanziamento prestato, la formalità potrà gravare sullo stesso bene acquistato o su beni diversi. Nel caso l’ipoteca debba essere iscritta sui medesimi beni aggiudicati in sede di vendita giudiziale, occorrerà che l’interessato prenda contatti con l’istituto bancario di riferimento con congruo anticipo per verificare i tempi e le modalità dell’operazione di finanziamento.
Ai sensi dell’art. 585 c.p.c. è possibile iscrivere ipoteca di primo grado sui beni aggiudicati contestualmente alla trascrizione del decreto di trasferimento. Tale operazione richiede un particolare coordinamento tra la banca, il notaio delegato e l’ufficio giudiziario. In tali casi occorre che l’interessato verifichi anticipatamente la disponibilità dell’istituto bancario ed individui il funzionario di riferimento da indicare al notaio delegato per gli adempimenti conseguenti.
http://www.abi.it/Pagine/Normativa/Affari-Legali/Procedure-esecutive-Aste-immobiliari.aspxSul sito dell’ABI e del Tribunale è pubblicato l’elenco degli Istituti bancari che hanno dato la propria disponibilità in tal senso con i relativi referenti.

Indipendentemente dall’applicazione dell’art. 585 c.p.c., sarà sempre possibile stipulare un mutuo ipotecario (con eventuale prefinanziamento) con iscrizione dell’ipoteca sui beni acquistati, successivamente all’emissione del decreto di trasferimento.

Anche in tale caso sarà opportuno che prima della vendita ed in vista dell’aggiudicazione l’offerente prenda contatti con la propria banca di riferimento per il successivo coordinamento con gli uffici.

Ne caso in cui l’aggiudicatario voglia avvalersi di un mutuo con ipoteca sui beni aggiudicati per il saldo del prezzo ex art. 585 c.p.c., è suo onere:
- indicare al momento dell’aggiudicazione, l’istituto bancario con il relativo referente interno ed il notaio richiesto della stipula dell’atto di finanziamento;
- depositare entro 15 giorni dal saldo del prezzo, copia autentica del contratto di finanziamento.
Nel caso in cui l’offerente voglia incaricare della stipula del mutuo ipotecario lo stesso notaio delegato, subito dopo l’aggiudicazione definitiva (immediatamente nel caso di aggiudicazione in esito a vendita senza incanto), compilerà apposito modulo depositandolo, previo appuntamento, presso NOT.ES. unitamente all’indicazione dell’Istituto bancario erogante e del nominativo del referente interno cui si sia rivolto.
L’attività notarile in tali casi è attività professionale del notaio e i costi non sono liquidati dall’autorità giudiziaria.

Versamento delle spese

ultima modifica: 08-01-2016

Le spese, le imposte (ogni onere fiscale derivante dalla vendita) e i compensi notarili per il trasferimento dell’immobile sono a carico dell’aggiudicatario.
Eventuali iscrizioni e trascrizioni di pignoramenti e di sequestri conservativi saranno cancellate a spese e cura della procedura, salvo quanto posto a carico dell’aggiudicatario dal D.M. 227 del 2015.
L’aggiudicatario verserà, contestualmente al saldo del prezzo, e nella misura indicata dal notaio delegato (entro 10 giorni dall'aggiudicazione definitiva) una somma a titolo di anticipazione delle spese, delle imposte e dei compensi dovuti, presso NOT.ES., mediante assegni circolari non trasferibili, intestati al notaio delegato (NOTAIO xxxxxxxxx). Unitamente a quanto sopra e all’apposito modulo per il saldo del prezzo dovrà essere consegnata (se ne ricorrano i requisiti) la richiesta dei benefici fiscali 1° casa debitamente compilata e firmata dai soggetti interessati che risulteranno intestatari del bene.
Il deposito del saldo del prezzo, dell’anticipazione delle spese e della documentazione richiesta verrà effettuato nei termini previsti dall’ordinanza di delega e dall’avviso di vendita, presso NOT.ES., previo appuntamento da concordare telefonando allo 045/8006661 o a mezzo posta elettronica (Sig.ra Sabrina o Sig.ra Giovanna).
NOT.ES., dopo aver effettuato tutti gli adempimenti conseguenti l'emissione del decreto di trasferimento (registrazione, trascrizione e volturadel decreto di trasferimento e, quando previsto, annotazioni di restrizione delle formalità gravanti il bene acquistato), restituisce all'aggiudicatario le somme residue fornendo rendiconto e consegnando la documentazione relativa, inclusa una copia del decreto di trasferimento.

Adempimenti successivi all’aggiudicazione

ultima modifica: 02-02-2013

Il Notaio delegato predispone, una volta versato il prezzo, una minuta del decreto di trasferimento e lo trasmette senza indugio al Giudice unitamente al fascicolo dell’attività svolta.
Una volta che il G.E. abbia emesso il decreto di trasferimento il notaio delegato provvede alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, nonché delle annotazioni di restrizione/cancellazione delle trascrizioni di pignoramenti, iscrizioni ipotecarie e sequestri conservativi disposte con il decreto di trasferimento pronunciato dal Giudice ai sensi dell’art. 586 c.p.c. (o di quanto diversamente disposto dal provvedimento giudiziale).

Formalità gravanti i beni venduti in sede esecutiva forzata

ultima modifica: 02-02-2013

• L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri (conservativi).
Se esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni e trascrizioni (di pignoramenti e di sequestri conservativi) saranno cancellate a spese e cura della procedura, salvo quanto posto a carico dell’aggiudicatario dall' art. 7 D.M. 227 del 2015.
• Le imposte liquidate dall’Agenzia del territorio per la cancellazione delle ipoteche, dei pignoramenti e dei sequestri conservativi sono a carico del procedimento, mentre sono a carico dell’aggiudicatario le spese e i compensi notarili per il trasferimento e per le cancellazioni.

Liberazione e possesso del bene

ultima modifica: 23-01-2020

Il possesso dell’immobile è dato dal custode giudiziario al quale bisogna rivolgersi dopo la firma del decreto di trasferimento emesso dal Giudice dell’Esecuzione.

Se l’immobile è occupato dal debitore o da terzi senza titolo, la liberazione sarà effettuata a cura del custode giudiziario, salvo esenzione dell’aggiudicatario o dell’assegnatarioA seguito della riforma dell'articolo 560 c.p.c., il giudice dell'esecuzione darà istruzioni al custode in merito alla liberazione dei beni nei quali risieda il debitore.

E' onere degli interessati all'acquisto acquisire le informazioni necessarie presso il custode prima di partecipare alla vendita.

Altro

ultima modifica: 27-09-2012

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