Come faccio ad avere informazioni sul bene che mi interessa?
La perizia (parte descrittiva e foto) è visionabile sui siti internet sui quali è pubblicato l'avviso di vendita, per consultare l’originale comprensivo degli allegati si può venire in ufficio negli orari di apertura al pubblico o rivolgersi al custode giudiziario.
Quanto tempo prima devo depositare l'offerta in busta chiusa o la domanda di partecipazione?
L’offerta o la domanda di partecipazione vanno depositate entro le 13.00 del giorno che precede l’asta.
In quali orari posso venire a consultare la documentazione?
Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti:
Che differenza c’è tra la vendita SENZA incanto e la vendita CON incanto?
Nella vendita senza incanto:
per partecipare è necessario depositare offerta irrevocabile di acquisto in busta chiusa.(artt. 571 e ss. c.p.c.)
L’offerta è irrevocabile e, pertanto, non può essere ritirata.
Non occorre essere presenti in sede di vendita. Se l’offerta è unica o la più alta si può essere dichiarati aggiudicatari anche senza aver effettuato alcun rilancio, salvo il caso in cui l'offerta sia inferiore al prezzo base (non oltre 1/4) e sia stata presentata istanza di assegnazione (in tale caso il bene verrà assegnato al creditore) o, comunque, si ritenga vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore (in tal caso si fisserà una nuova vendita).
Alla data e nell’ora stabilite nell’avviso di vendita il Notaio procede all’apertura delle buste, a controllare la regolarità delle offerte e alla ripartizione delle offerte in base alla procedura.
In caso di unica offerta:
-se la stessa è pari o superiore al prezzo base dell’immobile, stabilito nell'avviso di vendita è senz’altro accolta,
-se la stessa è inferiore (non oltre 1/4) al l prezzo base stabilito nell'avviso di vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione si può far luogo alla vendita quando si ritenga che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo migliore con una nuova vendita.
In caso, invece, di più offerte:
si apre la gara sull’offerta più alta.
In caso di apertura della gara, verrà indicato dal Notaio il termine (solitamente 1 minuto) per i rilanci che non potranno essere inferiori all’importo indicato nell’avviso di vendita per le offerte minime in aumento. Decorso il termine dall’apertura della gara sull’offerta più alta o dall’ultimo rilancio senza che nessuno ne abbia effettuato uno più alto è dichiarata l’aggiudicazione a favore del maggior offerente.
Se, però, sono state presentate istanze di assegnazione e il prezzo indicato nella migliore offerta (anche a seguito di gara) o in quella presentata per prima (in assenza di adesione alla gara e offerte paritarie) è inferiore al valore stabilito nell'avviso di vendita, non si fa luogo alla vendita e si procede all'assegnazione.
Nella vendita con incanto che è residuale e prevista solo a seguito di giudizio di probabilità di miglior vendita:
per partecipare è necessario depositare domanda di partecipazione (artt. 576 e 580 c.p.c.)
La domanda di partecipazione dà diritto a partecipare all’incanto. Occorre essere presenti all’incanto ed effettuare sempre almeno un rilancio sul prezzo base per poter risultare aggiudicatari.
Se l’offerente non risulta aggiudicatario ed abbia omesso di partecipare all’incanto senza un giustificato motivo, un decimo della cauzione versata è trattenuta come somma rinveniente dall’esecuzione.
Si procederà alla vendita con incanto solo nel caso in cui si ritenga vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita. L'aggiuidcazione è provvisoria in quanto soggetta a ulteriori offerte in aumento di quinto.
Che differenza c’è tra offerta irrevocabile in busta chiusa e domanda di partecipazione all’incanto?
L'offerta in busta chiusa è irrevocabile.
L'offerta non può essere inferiore di oltre 1/4 (un quarto) al prezzo base fissato nell'avviso di vendita.
In caso di unica offerta pari o superiore al prezzo base fissato nell'avviso di vendita, l'offerente può risultare aggiuidicatario anche se non è presente. In caso di unica offerta inferiore (di non oltre 1/4) al prezzo base fissato nell'avviso di vendita e in difetto di istanza di assegnazione da parte di uno dei creditori, l'offerente può risultare aggiudicatario anche senza necessità di ulteriori rilanci., sempre che non si ritenga di procedere a nuova vendita ai sensi dell'art. 572, comma III, c.p.c.
In caso di più offerte si apre una gara sull'offerta più alta, ma se non si raggiunge il prezzo base fissato nell'avviso di vendita e vi sia domanda di assegnazione, si assegna al creditore.
L'aggiudicazione è immediatamente definitiva
La domanda di partecipazione all'incanto dà diritto a partecipare all'asta che deve svolgersi avanti al notaio delegato.
Per partecipare è necessario essere presenti all'incanto personalmente o a mezzo di procuratore speciale ed effettuare sempre almeno un primo rilancio.
Se colui che ha presentato la domanda non si presenta o, pur comparso, non effettua il primo rilancio non potrà essere dichiarato aggiudicatario e potrà essere trattenuto un decimo della cauzione versata.
Nel caso in cui all'esito dell'incanto sia dichiarata l'aggiudicazione, la stessa è provvisoria.
Nei successivi dieci giorni chiunque può presentare domanda in aumento di quinto. In tale caso viene fissata una nuova gara sul prezzo offerto in aumento.
L’offerta irrevocabile di acquisto può essere inferiore di 1/4 rispetto al prezzo base fissato in avviso di vendita?
L'offerta, a seguito dell'ultimo riforma del c.p.c., può essere inferiore di non oltre 1/4 al prezzo base fissato in avviso di vendita.
Da quando decorre il termine per il saldo del prezzo?
Il termine decorre dall’aggiudicazione definitiva.
L’aggiudicazione è definitiva?
L’aggiudicazione in sede di vendita SENZA incanto è sempre definitiva.
L’aggiudicazione in sede di vendita CON incanto è sempre provvisoria. Possono essere presentate offerte in aumento di quinto nei 10 giorni successivi all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 584 c.p.c, ma le stesse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell’incanto.
In tale caso viene fissata una nuova gara sull’offerta più alta.
Posso sapere prima della data fissata per la vendita se ci sono offerte/domande per una procedura?
Per quanto riguarda le offerte in busta chiusa, l’articolo 571 c.p.c. prevede la loro segretezza e, neppure il delegato può conoscere se sulla singola procedura e il singolo lotto in vendita sono state presentate offerte. E’ vietato a chiunque, compreso il delegato, aprire le buste prima della data e dell’ora indicate nell’avviso di vendita. Gli uffici sono, comunque, tenuti alla segretezza e alla riservatezza e non comunicano ad alcuno se sono state depositate offerte o domande di partecipazione prima della vendita.
Come si può sapere se un bene è stato venduto ed eventualmente la data e il prezzo della prossima asta?
Gli esiti vengono caricati sui siti, qualora non dovessero comparire è possibile consultare la sezione ESITI ASTE nel sito.
Per la partecipazione all’asta (senza incanto) posso delegare un’altra persona munita di delega?
Nonostante il tenore letterale della disposizione, l'interpretazione evolutiva dell'art. 571 c.p.c., suggerisce di ammettere alla presentazione delle offerte e alla partecipazione alla gara oltre all'offerente e all'avvocato munito di procura speciale notarile (per sé o per persona da nominare) anche il procuratore speciale (sempre munito di procura speciale notarile).
Tale interpretazione non è pacifica e dipende anche dalla prassi in essere nel singolo Tribunale.
Quanto devo versare a titolo di spese?
La somma da versare varia in base all’immobile acquistato e all’importo di aggiudicazione (abitazione 1° casa o no, terreni con agevolazioni, ecc.) diciamo che si può indicare una percentuale che va dal 6% al 23%, oltre all'onorario notarile previsto da decreto misteriale. Il tutto sempre con un minimo di circa 1.800,00 Euro (tra imposte ed onorario) oltre IVA.
Entro quando devo portare il saldo e le spese?
Entrambe le somme devono essere portate entro il termine indicato in avviso di vendita.
Il termine di saldo del prezzo è considerato improrogabile.
A chi devo intestare gli assegni?
Gli assegni per il deposito dell’offerta e per il saldo prezzo devono essere intestati al notaio delegato (il nome è indicato nell’avviso di vendita) con il numero della procedura esecutiva “NOTAIO XXXX XXXX ES. N. xx/xx R.E.” , mentre per le spese di trasferimento e gli eventuali compensi notarili gravanti l'aggiudicatario vengono date istruzioni a mezzo mail una volta divenuta definitiva l'aggiudicazione.
Quando mi vengono date le chiavi dell’immobile?
Il possesso dell’immobile è dato dal custode giudiziario al quale bisogna rivolgersi dopo la firma del decreto di trasferimento emesso dal Giudice dell’Esecuzione. In alcuni casi il possesso può essere anticipato una volta avvenuto il saldo del prezzo. Maggiori informazioni presso i custodi.
Quanto tempo ci vuole per essere intestatario?
Il decreto di trasferimento è atto del giudice delle esecuzioni.
Il notaio delegato provvede al deposito di una bozza del decreto di trasferimento non appena versato il prezzo, le spese e tutta la documentazione necessaria.E' importante che la documentazione sia completa.
Non vengono dati tempi precisi per l'emissione del decreto di trasferimento da parte del giudice dell'esecuzione. Nella media il decreto viene firmato entro 1 mese dal deposito in cancelleria.
Come faccio a sapere quando l’atto è stato firmato; mi viene comunicato?
L’ufficio NOT.ES. inoltra una mail all'aggiudicatario per avvisare dell'avvenuta firma del decreto. Per tale motivo è importante fornire sempre un indirizzo mail per le eventuali comunicazioni.
Quando posso venire a prendere la copia dell’atto?
Il ritiro della copia autentica è possibile solo dopo che il decreto di trasferimento sia stato registrato.
NO.TES,dopo aver effettuato tutti gli adempimenti conseguenti l'emissione del decreto di trasferimento (registrazione, trascrizione e volturadel decreto di trasferimento e, quando previsto, annotazioni di restrizione delle formalità gravanti il bene acquistato), restituisce all'aggiudicatario le somme residue fornendo rendiconto e consegnando la documentazione relativa, inclusa (se non già consegnata) la copia autentica del decreto di trasferimento.